Guida al corretto utilizzo delle lenti a contatto

 

Responsabile alla vendita e al controllo:
Ottico Optometrista Lorenzo Ferrari

Ricordiamo che Clearvision.it si rivolge ad una clientela che già fa uso di lenti a contatto prodotte industrialmente (Dir.93/42/CEE ,ed in particolare l'art.1, comma 2 lett. f). ed ha effettuato prove di tollerabilità col proprio ottico optometrista.
Le LAC verranno inviate solo se con l’ordine verrà allegata la copia della prescrizione rilasciata dall’oculista o da un altro ottico.



Avvertenze, precauzione e rischi collegati all'uso


Come da Decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18/03/03

L'applicazione e l'uso delle lenti a contatto possono essere eseguite solo quando le condizioni anatomo-funzionali dell'occhio del paziente lo consentono. Esistono infatti alcuni fattori di rischio, rilevabili dallo specialista, che possono risultare responsabili di complicanze o dell'insorgenza di fenomeni di intolleranza. Il medico specialista e l'ottico applicatore della lente sono consapevoli di tali problematiche e solo dopo un accurato esame del soggetto possono consigliare o meno l'uso delle lenti a contatto. Per utilizzare le lenti a contatto in sicurezza e' necessario seguire attentamente le istruzioni d'uso per una corretta applicazione, rimozione, pulizia e manutenzione. Al fine di evitare danni agli occhi e' importante verificare l'assenza di controindicazioni dal medico oculista e sottoporsi a controlli periodici. Utilizzare lenti a contatto sterili e non oltre il periodo raccomandato. Al termine del periodo di utilizzo raccomandato nella confezione (giornaliero, bisettimanale, mensile, ecc.) le lenti dovranno essere sostituite con un nuovo paio. E' necessario rimuovere le lenti e consultare il medico in caso di arrossamenti, bruciori, sensazione di corpo estraneo o eccessiva lacrimazione, vista offuscata o altri disturbi della vista. I farmaci diuretici, antistaminici, decongestionanti, tranquillanti possono provocare secchezza dell'occhio, in tal caso e' necessario consultare il medico oculista. Se una sostanza chimica viene a contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e recarsi subito dal medico. Evitare l'esposizione a vapori nocivi o lacche per capelli. Utilizzare sempre soluzioni per lenti a contatto non scadute ogni volta che si ripongono le lenti e non usare mai acqua corrente per sciacquarle. Non mettere mai le lenti in bocca per umidificarle. Consultare il medico per le modalità di utilizzo durante le attività sportive. Evitare l'uso di lenti a contatto in occasione di bagni al mare, in piscina e di docce nei luoghi pubblici. Evitare l'uso di saponi contenenti creme, lozioni od oli cosmetici prima di utilizzare le lenti. L'inosservanza delle norme per la corretta utilizzazione delle lenti a contatto può provocare gravi danni all'occhio. Raramente possono verificarsi ulcere corneali responsabili di menomazioni visive. Il rischio di contrarre la cheratite ulcerosa aumenta in caso di inosservanza delle norme di igiene e di uso e in caso di utilizzo delle lenti per un tempo più prolungato rispetto a quello raccomandato. Il rischio di cheratite ulcerosa aumenta notevolmente nei fumatori. Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole perché non ricoprono totalmente l'intero segmento anteriore. Pertanto, i portatori di lenti a contatto devono continuare a portare gli occhiali da sole in caso di esposizione ai raggi UV.



DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1997 N. 46 CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI. APPLICAZIONE AGLI OTTICI

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Il 15 giungo 1998 entra pienamente in vigore la disciplina della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici ; da tale data i fabbricanti di dispositivi possono immettere in commercio solo prodotti conformi alla normativa CEE.

A seguito di pressanti richieste di chiarimenti, sollevate da alcune associazioni di categoria, sono stati riesaminati, anche in vista della predetta data, gli orientamenti interpretativi ministeriali già assunti in tema di applicazione della nuova normativa agli ottici. 

Approfondita la problematica e considerati i non univoci orientamenti a livello comunitario, in ragione anche della diversità delle figure professionali dei vari Paesi, si è pervenuti alla conclusione che la normativa sui dispositivi medici non si applichi agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.

Infatti la normativa suddetta, ed in particolare l’art. 1, comma 2 lett. f), appare sufficientemente chiara nel definire la figura del fabbricante di dispositivi, escludendo da tale categoria "la persona la quale, senza essere il fabbricante, compone o adatta dispositivi già immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente".

Tale sembra essere - al di là di ogni ragionevole dubbio - la posizione dell’ottico, il quale, d’altra parte, certamente non è "responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’imballaggio e della etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in commercio" secondo la definizione di "fabbricante" contenuta nella disposizione innanzi citata.

Il dubbio circa la collocazione dell’ottico nella posizione del cosiddetto "assemblatore" che appare enunciata nel secondo periodo della ricordata lett. f), con assoggettamento dello stesso agli stessi obblighi del fabbricante, non appare fondato.

Tale figura, non diversamente dal fabbricante, compie, su prodotti prefabbricati, una serie di operazioni preordinate esclusivamente alla immissione in commercio, che è atto preliminare e diverso dalle attività finalizzate all’adattamento dei dispositivi (già immessi in commercio) in funzione dell’utilizzazione da parte del singolo paziente.

Alla luce del sueposto definitivo orientamento ministeriale, gli ottici non sono assoggettabili alle disposizioni del decreto legislativo 46/1997.

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